Come diventare parrucchiere

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Come diventare parrucchiere

Queste sono alcune delle domande tipiche che in media vengono richieste da coloro che vogliono iniziare ad affrontare questa splendida professione:

  • cosa serve per aprire un parrucchiere
  • come arredare un negozio di parrucchiere
  • come aprire un parrucchiere

Come diventare parrucchiere

Questo è l’argomento che tratteremo in questo articolo cercando di vederlo in maniera non troppo dettagliata ma seguendo delle indicazioni utili al fine di trovare le migliori risposte alle vostre domande. Innanzitutto alla domanda: “come diventare parrucchiere” dobbiamo attenerci e leggere con attenzione la normativa che ne disciplina e ne regolamenta la figura professionale

La legge 174 del 17/08/2005 disciplina in materia di formazione professionale quella che è la regolamentazione normativa predisposta per ottenere la qualifica professionale di “Operatore dell’Acconciatura” comunemente chiamato parrucchiere. La nuova normativa ha ridefinito la figura professionale del parrucchiere definendola “Acconciatore” rimodulandone i percorsi formativi sulla base di un iter comune a livello europeo.

L’articolo 2 della legge n. 174 del 2005 fornisce una definizione dell’attività professionale di acconciatore, nella quale si deve ricomprendere “tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere
l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
complementare”.
La nuova definizione dell’attività risulta più organica e innovativa in quanto, oltre ad indicare le varie tipologie di trattamenti e servizi, che precedentemente erano riportati in modo disordinato, finalizza l’attività di acconciatore a “modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario”. Tale definizione risulta di grande rilievo in quanto supera i contrasti di interpretazione concernenti la cosiddetta “tricologia estetica”, che, in passato, aveva portato anche s situazioni di contenzioso rispetto al settore sanitario della dermatologia, determinando nella categoria una situazione di grande
incertezza.

In sostanza, all’acconciatore spetta il trattamento estetico dei capelli e della barba

L’acconciatore avrà il compito di preservare il capello utilizzando esclusivamente prodotti cosmetici, non medici; non potrà quindi utilizzare prodotti che necessitano, per la loro utilizzazione o somministrazione, di
prescrizione medica. L’applicazione dei prodotti cosmetici potrà avvenire solo sui capelli o sulla
barba. La nuova definizione, inoltre, introduce la figura unica di “acconciatore”, che supera la precedente distinzione fra le figure di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, che avevano generato incertezze e molto contenzioso
soprattutto con riferimento agli aspetti legati ai requisiti professionali.

Il percorso formativo negli anni precedenti a questa normativa prevedeva percorsi di formazione sia per maggiorenni che per minorenni per quanto riguarda tutte quelle tipologie di formazione regolamentata e riconosciuta dalla Regione Lazio, attualmente il percorso formativo è volto solo ad allievi maggiorenni che dovranno seguire un iter formativo e acquisire le competenze sia per la figura professionale di parrucchiere che quella di barbiere, essendo ora unificata in un unica figura professionale . Pertanto non possono essere considerati validi percorsi formativi solo maschili (barber) ove non vengono sviluppate tutte le tipologie di competenze richieste a norma di legge.

I percorsi formativi contemplati vengono svolti da apposite scuole accreditate attraverso il sistema dell’organo preposto (REGIONE DI COMPETENZA) il quale autorizza alcuni enti alla formazione professionale predisponendo un programma ben descritto e definito al quale attenersi e ne controlla il regolare svolgimento dello stesso, soprassedendo in fase finale l’esame di abilitazione professionale, certificandone lo stesso con un apposita qualifica rilasciata a fine percorso formativo. Tale qualifica prevede la possibilità per l’allievo che la consegue di utilizzarla in tutta europea essendo questa riconosciuta. A tal proposito è indispensabile per diventare un parrucchiere frequentare appositi enti riconosciuti (Accademia Genesis) che rilasciano qualifiche valide ai fini di legge.

Orario e frequenza:

I percorsi formativi regolamentati prevedono una frequentazione base di 1800 ore per ottenere la qualifica di “Operatore dell’Acconciatura” e un percorso di specializzazione ulteriore di 500 ore per ottenere la qualfica di “Acconciatore percorso A” ( comunemente chiamato acconciatore per l’esercizio d’impresa o specializzazione) nei quali è prevista un assenza massima pari al 20% a monte delle ore. Nei percorsi formativi che proponiamo, per sviluppare 1800 ore, abbiamo predisposto 4 ore di lezione giornaliera dal lunedì al venerdì per 11 mesi nel primo anno da ripetere anche nel secondo anno al fine di svolgere le 1800 obbligatorie.

visita il nostro corso parrucchiere abilitante alla qualifica professionale riconosciuta a livello Europeo


Successivamente al percorso di 1800 ore e al superamento dell’esame si ottiene la qualifica di operatore dell’acconciatura che permette poi di avere accesso al percorso di specializzazione fino all’ottenimento della qualifica abilitante l’esercizio d’impresa. Grazie appunto a questa ultima qualifica si può avviare una attività inerente tale settore.

La legge predispone anche quei casi in cui una persona lavorante nel settore da vari anni come dipendente o socio d’ìimpresa decida poi di ottenere una qualifica senza dover svolgere tutto il corso di 1800 ore + 500 di specializzazione. Qual’ora appunto predisponesse dei requisiti necessari come descritto nel nostro corso riqualificazione una volta ottenuto il nulla osta da parte della Regione potrà accedere a queste tipologie di corsi abilitanti all’ottenimento della qualifica utile come abilitazione per avviare una attività. Riportiamo qui di seguito un piccolo riassunto dei requisiti necessari:

Requisiti Necessari per partecipare al corso di 300 ore (4 mesi)

Se Dipendente: 

  1. Estratto contributivo INPS
  2. Almeno 2 Buste paga per ogni anno
  3. Contratti di lavoro
  4. Visure Camerale delle ditte/società dove si sono maturati i contributi
  5. Domanda Regione Lazio compilata e Firmata
  6. Apprendistato 204 settimane e 1 lavoro Full time

Se Titolare: 

  1. Estratto contributivo INPS
  2. Dichiarazione Responsabile Tecnico che il Titolare ha svolto la mansione di Acconciatore nei 3 anni
  3. Visura Camerale
  4. Domanda Regione Lazio compilata e Firmata

Una volta predisposta tale documentazione è necessario contattare la REGIONE di appartenenza al fine di richiedere il nulla osta abilitante la frequentazione al corso riqualificazione. Per qualsiasi necessità potete contattare l’Accademia Genesis per ricevere informazioni al riguardo.

Cosa serve per aprire un parrucchiere?

Il requisito principale, come sopra descritto, è quello dell’ottenimento della qualifica riconosciuta abilitante all’esercizio d’impresa. Una volta ottenuta mediante i parametri sopra elencati , bisognerà depositare in camera di commercio , trovare un locale adatto e adeguarlo alle normative di legge necessarie che contemplano una predisposizione igienico sanitaria relativa gli uffici territoriali e delle adempienze legali relative alle leggi vigenti. A tal fine vi consigliamo di farvi seguire da un tecnico esperto per la strutturazione dei locali e da un tecnico commerciale per la presentazione dei documenti necessari alle abilitazioni territoriali. Riportiamo qui di seguito quanto scritto dalla camera di commercio di roma:

ACCONCIATORI: S.C.I.A. on line attraverso il sito www.suaproma.comune.roma.it.
L. n. 241/1990; L. n. 174/2005; D.Lgs. n. 59/2010; D.P.R. n. 227/2011; D.P.R. n.
160/2010; L.R. n. 26/2001
L’attività deve essere avviata tramite una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività
(S.C.I.A.) al comune competente per territorio da presentare esclusivamente in
modalità elettronica attraverso lo sportello delle imprese
www.suaproma.comune.roma.it
E’ necessario presentare il modello SCIA al comune competente per territorio anche
nei casi di:
• subingresso;
• trasferimento di sede
• cessazione dell’attività.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività, deve essere designato
almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative
(REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di
attività.
Annotazioni:

  • Dal 14/09/2012 la competenza alla verifica del requisito tecnico professionale è
    passata ai Comuni
  • E’ attività artigiana se ricorrono le condizioni previste dalla L 443/85 e dalla L.R.
    17 febbraio 2015 n.3

Come arredare un negozio di parrucchiere?

Tralasciando il puro lato estetico e di gusto del titolare d’impresa , che può spaziare in ogni campo . Bisogna attenersi alle normative igienico sanitarie richieste, pertanto prima di ogni cosa contattate la vostra ASL di competenza per capire e rispettare i requisiti necessari, come ad esempio:

A) – REQUISITI STRUTTURALI GENERALI
• Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene Tipo: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..

• Se l’attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.

• Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto dagli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento di Igiene Tipo.

• La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
• I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.9
del Regolamento di Igiene Tipo.
• Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai
sensi dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
• Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 3.4.22 del Regolamento di Igiene Tipo,
deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio e ad uso esclusivo dell’attività ai sensi
dell’art. 3.12.10 del Regolamento di Igiene Tipo. Inoltre deve essere:
dotato di regolare antibagno;
predisposto di lavello a comando non manuali;
dotato di porta dell’antibagno del tipo a tenuta;
con di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben
connesso;
dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso
esclusivo del servizio igienico esterno.
• Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitati da pareti non a
tutta altezza; è consigliabile un’altezza non superiore ai 2/3 di quella del locale e comunque
conforme al diritto di privacy dell’utente.
• Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. 3.12.9 del
Regolamento d’Igiene Tipo.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL’ART. 3.12.9 DEL REGOLAMENTO D’IGIENE TIPO
• La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all’esercizio ed alla
conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
• Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
• Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
• E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008
per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna
modifica degli impianti.
• E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai
sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai
subentri senza alcuna modifica degli impianti.
• Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI
apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.
D) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE DEGLI ARNESI DA LAVORO
• Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la
disinfezione degli arnesi non monouso quali spazzole, pettini, supporti per taglienti, ecc. così
come previsto dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
• Qualora vengano utilizzati taglienti non monouso (forbici e tronchesini per manicure e
pedicure, rasoi, ecc.) si deve predisporre idonea procedura di disinfezione e sterilizzazione e
dotare l’esercizio di apparecchiatura per la sterilizzazione di tali strumenti.
(*) Altezze dei locali:

  • si considera l’altezza media ponderale dei locali.
    (**) Aerazione naturale diretta:
  • deve essere garantita da serramenti apribili ai sensi dell’art. 3.4.21 del Regolamento di Igiene Tipo,
    che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato.
    (***) Superfici dei locali:
  • un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai
    sensi dell’art. 3.4.5 del Regolamento di Igiene Tipo.

A seguito degli adempimenti IGIENICO SANITARI sarà necessario seguire tutti quegli adempimenti burocratici che il vostro tecnico di riferimento potrà seguirvi nel loro ottenimento:

  1. Apertura della tua partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
  2. Dichiarazione di “inizio attività” nel tuo comune (pratica che si svolge anche telematicamente)
  3. Apertura posizioni INPS ed INAIL

Esistono tanti altri adempimenti burocratici che normano riguardo l’apertura di nuove attività , capiamo che chi è alle prime esperienze potrebbe anche spaventarsi nel dover pensare a dover seguire tutto , vi assicuriamo che se vi affidate a tecnici competenti con esperienza e ad accademie riconosciute come l’Accademia Genesis , sarà impegnativo ma cmq avrete dei validi alleati per raggiungere il risultato voluto.

Ovviamente è fondamentale ricevere una adeguata formazione sia per il lato pratico dell’attività che per quello della gestione aziendale, marketing necessari e fondamentali per una completa e adeguata gestione d’attività

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